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CONTRATTI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano a tutte le transazioni legali della società di servizi CVEP GmbH – di seguito denominata fornitore di servizi – con il suo partner contrattuale – di seguito denominato committente.

1.2 Le modifiche a queste condizioni di servizio, apportate dal fornitore e pubblicate online sul sito web del fornitore, si considerano approvate se il cliente non presenta opposizione per iscritto. Il cliente deve inviare l'opposizione al fornitore entro 2 settimane dalla pubblicazione delle modifiche.

2. Oggetto del contratto

2.1 Le parti contrattuali concordano la collaborazione secondo l'accordo specifico e individuale (ad esempio sotto forma di un contratto di consulenza con relativo catalogo dei servizi). Un contratto di lavoro non è voluto dalle parti e non sarà stipulato.

2.2 Per i contributi della previdenza sociale o per questioni fiscali, il fornitore si fa carico personalmente e solleva il committente da eventuali obblighi.

2.3 Il fornitore di servizi è libero di lavorare anche per altri committenti.

3. Conclusione del contratto

3.1 Un contratto con il fornitore di servizi si conclude mediante la trasmissione dell'ordine firmato o dell'offerta d'ordine, oppure del contratto di consulenza firmato, tramite posta, fax o e-mail.

3.2 L'oggetto del contratto e la precisa descrizione delle mansioni sono riportati nel contratto di consulenza (eventualmente con il catalogo dei servizi associato).

4. Durata del contratto e compenso

4.1 Il contratto inizia e termina nel momento specificamente e individualmente concordato.

4.2 Il contratto può essere risolto ordinariamente. A tal proposito, viene concordato un termine di 3 settimane alla fine del mese.

4.3 Non è prevista la risoluzione del contratto prima dell'inizio. È possibile solo se il fornitore non sarà in grado di adempiere agli obblighi contrattuali concordati. Se il committente risolve il contratto in violazione di questo punto 4.3 prima dell'inizio del contratto, il fornitore deve essere adeguatamente risarcito per la perdita di lavoro. A tal fine, si concorda un importo forfettario di 2.500 EUR..

4.4 Il prezzo del servizio si basa sull'entità del lavoro dovuto. Questo trova la sua base legale nelle disposizioni del contratto di servizio §§ 611 e seguenti del BGB.

4.5 Tutti i pagamenti sono immediatamente esigibili e senza alcuna detrazione. In caso di superamento delle scadenze di pagamento, il fornitore ha diritto, senza ulteriore sollecito, a interessi di mora pari al 2% – sopra il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea ai sensi della legge di transizione del tasso di sconto. Il diritto di rivendicare un danno ulteriore rimane invariato.

4.6 Le spese anticipate e i costi speciali che sorgono per il fornitore su esplicita richiesta del committente vengono addebitati al prezzo di costo.

4.7 Tutti i servizi del fornitore si intendono al netto dell'IVA vigente per legge.

5. Ambito di prestazione

5.1 I servizi da fornire dal prestatore d'opera comprendono di norma le attività dettagliatamente elencate, in conformità all'incarico conferito dal committente.

5.2 Il fornitore informerà il committente a intervalli periodici sui risultati della sua attività.

5.3 Se al fornitore non è realmente possibile fornire l'esecuzione di un incarico dovuta contrattualmente, deve informare immediatamente il committente..

5.4 Il fornitore di servizi mette a disposizione le attrezzature necessarie per l'erogazione del servizio e il personale necessario, a meno che il committente non disponga di attrezzature o locali adeguati.

5.5 Le parti si impegnano, secondo le migliori conoscenze e convinzioni, a supportare il partner contrattuale nell'adempimento delle rispettive obbligazioni fornendo informazioni, chiarimenti o esperienze, al fine di garantire un flusso di lavoro fluido ed efficiente per entrambe le parti..

6. obbligo di riservatezza

Il fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni aziendali e commerciali del committente durante la durata del rapporto di servizio e anche dopo la sua cessazione.

7. Responsabilità

7.1 Il fornitore è responsabile nei casi di dolo o colpa grave secondo le disposizioni di legge. La responsabilità per garanzie è indipendente da colpa. Per colpa lieve, il fornitore è responsabile esclusivamente secondo le disposizioni della legge sulla responsabilità da prodotto, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o per violazione di obblighi contrattuali essenziali. Tuttavia, il diritto al risarcimento per violazione colposa lieve di obblighi contrattuali essenziali è limitato ai danni tipici e prevedibili del contratto, a meno che non si risponda per lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Il fornitore è responsabile nella stessa misura per la colpa di ausiliari e rappresentanti.

7.2 La regolamentazione del paragrafo precedente (8.1) si estende al risarcimento danni oltre alla prestazione, al risarcimento danni in sostituzione della prestazione e al diritto al risarcimento per spese infruttuose, indipendentemente dal fondamento giuridico, inclusa la responsabilità per vizi, ritardi o impossibilità.

8. Giurisdizione

8.1 Per i rapporti commerciali tra le parti si applica esclusivamente il diritto tedesco.

8.2 La clausola di giurisdizione si applica sia ai clienti nazionali che a quelli esteri.

8.3 Il luogo di adempimento e il foro competente per tutte le prestazioni e le controversie è esclusivamente la sede del prestatore di servizi.

9. Altre disposizioni

Il fornitore di servizi non è autorizzato a cedere i propri diritti derivanti dal contratto.

10. Clausola salvatoria

Qualora una o più delle disposizioni precedenti siano invalide, la validità delle restanti disposizioni non sarà influenzata. Ciò vale anche se all'interno di una disposizione una parte è invalida, mentre un'altra parte è valida. La disposizione invalida sarà sostituita dalle parti con una disposizione che si avvicina di più agli interessi economici delle parti contrattuali e che non contraddice le altre intese contrattuali.